home
 
 
l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi a RomaNederlands
 
 
 
 
 
 
Homepage > Paesi Bassi > L'ordinamento dello stato olandese > La democrazia rappresentativa
La democrazia rappresentativa

2.1. Il Parlamento

Ciascun cittadino olandese maggiorenne gode del diritto di votare per l'elezione diretta della Seconda Camera e di presentarsi come candidato per il Parlamento. Il Parlamento, gli "Stati Generali", è un organo bicamerale: la Prima Camera (senato) conta 75 membri eletti indirettamente dai membri degli Stati Provinciali. La Seconda Camera (camera dei deputati) è composta da 150 membri. Nei Paesi Bassi tutta l'attività legislativa viene svolta (anche) dai rappresentanti del popolo. Il Parlamento detiene infatti il potere legislativo assieme al Governo. La Legge fondamentale stabilisce che ogni quattro anni vengano indette elezioni per la Prima e per la Seconda Camera. Le consultazioni e le deliberazioni nelle Camere possono avvenire soltanto se è presente più della metà dei membri. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti.


Il primato della rappresentanza popolare è dimostrato sia dall'assenza di una corte costituzionale che possa esercitare il controllo della costituzionalità delle leggi sia dal fatto che il potere esecutivo deve ottenere la fiducia dal Parlamento. Il Governo detiene il potere esecutivo, ma deve rispondere del proprio operato al Parlamento. Per poter governare, i ministri devono quindi avere la fiducia del Parlamento. Dopo la formazione del gabinetto, il Primo Ministro presenta alla Seconda Camera il programma di governo e la Camera lo vota. Se il Governo ottiene la fiducia può iniziare la sua attività. I ministri godono della fiducia fino a quando il Parlamento non accoglie una mozione di sfiducia. Il Governo, di per sé, ha la facoltà, in caso di conflitto, di sciogliere il Parlamento e di tentare l'ottenimento della fiducia da parte di un nuovo Parlamento legittimato mediante la proclamazione di nuove elezioni.

La Prima e la Seconda Camera possono esercitare il controllo sul potere esecutivo avvalendosi di quattro strumenti:

  • il diritto di bilancio, che consiste nel diritto di stabilire il bilancio di tutte le entrate e le uscite dello Stato presentato dal Governo. Ogni anno il Governo sottopone al Parlamento il terzo martedì di settembre (Prinsjesdag) il bilancio dello Stato per l'anno successivo;
  • il diritto d'interpellanza: un membro del Parlamento che voglia dibattere un argomento non all'ordine del giorno con un ministro deve richiederne il permesso alla Camera. La domanda di interpellanza non viene pressoché mai rifiutata;
  • il diritto d'interrogare ministri e sottosegretari di Stato: nella Prima Camera la presentazione dell'interrogazione e la replica devono avvenire per iscritto, mentre nella Seconda Camera è ammessa, oltre alla forma scritta, la forma orale nella cosiddetta "ora delle interrogazioni", in cui è possibile instaurare un breve dibattito. Un ministro è tenuto a rispondere; può rifiutare di fornire le informazioni richieste solo nel caso in cui sia in gioco l'interesse dello Stato;
  • il diritto d'inchiesta: il Parlamento può svolgere un'inchiesta su una determinata questione a prescindere dal Governo, affidandone l'incarico a una commissione parlamentare. Tale commissione ha facoltà di interrogare soggetti, i quali hanno l'obbligo di comparire davanti a essa e di rilasciare le loro dichiarazioni sotto giuramento.
Inoltre le Camere possono determinare, tramite l'accoglimento di mozioni, quanto ritengono opportuno, senza che ne venga fatta direttamente richiesta. Una mozione deve essere sostenuta da almeno cinque parlamentari per poter essere messa ai voti. I ministri non sono tenuti ad applicare una mozione accolta. Una mozione di sfiducia costringe però il gabinetto a dimettersi.

Oltre a questi strumenti di controllo, la Seconda Camera gode di altri due diritti aggiuntivi:

  • il diritto di emendamento, che le consente di apportare modifiche alle proposte di legge. Il ministro in questione ha facoltà di accogliere l'emendamento o dichiararlo inammissibile;
  • il diritto d'iniziativa, che consente a uno o più parlamentari di presentare una proposta di legge.
I membri degli Stati Generali godono dell'immunità parlamentare, il che significa che non vengono perseguiti per le dichiarazioni fatte alla Camera o in sede di riunioni di commissione o per quanto hanno presentato alla Camera in forma scritta.

2.2. I partiti politici

Il gran numero di partiti esistenti nei Paesi Bassi deriva anche dalla bassa percentuale della clausola di sbarramento contemplata dal sistema elettorale proporzionale.
L'attuale ripartizione dei seggi relativi alla Seconda Camera è riportata sul sito presente all'indirizzo
www.regering.nl.

I partiti devono provvedere in via autonoma al proprio finanziamento; le loro entrate sono costituite principalmente dai contributi versati dai loro membri. Talvolta i partiti ricevono donazioni dalle imprese, ma sono tenuti a renderli pubblici. I partiti politici ricevono sussidi statali per tre attività specifiche:

  • comitati scientifici che pubblicano riviste scientifiche e organizzano congressi;
  • istituti per l'istruzione e la formazione, ad esempio istituti d'istruzione e formazione presso partiti della stessa corrente politica nell'Europa centrale e dell'Est;
  • organizzazioni politiche giovanili.
Procedimento di formazione delle leggi

Il ministro responsabile consulta i colleghi nel Consiglio dei Ministri riguardo alla propria proposta di legge.

Se il Consiglio dei Ministri approva la proposta di legge, questa viene inoltrata al Consiglio di Stato dopo che la Regina ne ha preso visione.

Corredata di una Memoria Esplicativa del ministro interessato, la proposta di legge passa quindi alla Seconda Camera.

La Commissione Parlamentare Permanente interessata redige una Relazione Provvisoria, a cui il ministro replica con una Nota ministeriale.

La Commissione Parlamentare stende la relazione finale. Successivamente, l'intera Seconda Camera dibatte sulla proposta, fase in cui ci si può eventualmente avvalere del diritto di emendamento.

Dopo l'approvazione la proposta passa alla Prima Camera in cui si ripete la medesima procedura. La Prima Camera non può emendare bensì solo approvare o respingere.

Dopo l'approvazione da parte di entrambe le Camere, la proposta di legge viene sottoscritta dalla Regina e dal/dai ministro/i interessato/i e quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La maggior parte delle leggi possono comunque essere sottoposte a un iter referendario: in tal caso, le leggi in linea di massima non entrano in vigore fino a che non esisterà certezza sull'eventuale consultazione referendaria. Per quanto riguarda quelle leggi che non possono essere sottoposte a referendum, vige la regola secondo la quale esse - salvo che le stesse leggi indichino una data diversa - entrano in vigore il primo giorno del secondo mese civile successivo a quello in cui ricade il giorno della loro pubblicazione.

Di solito le leggi disciplinano solo gli elementi essenziali, venendo in genere ulteriormente elaborate dal Governo nei decreti legge (Algemene Maatregel van Bestuur, AMvB).